STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE MEGACHIP
Art. 1 Denominazione, sede e durata.
E’ costituita, fra i soci fondatori e coloro che successivamente vi saranno ammessi, l’Associazione "Megachip", con sede legale a Roma. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 Natura.
L’Associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di sesso, razza, nazionalità , religione, ed esclude finalità di lucro.
Art. 3 FinalitÃ
Megachip ha lo scopo di attuare, secondo le norme del presente statuto e dei suoi regolamenti di attuazione le seguenti finalità :
--- Creare le condizioni legislative, culturali, ambientali e di ogni altro tipo che favoriscano la partecipazione dei cittadini e il loro controllo democratico a tutte le forme di comunicazione sociale.
--- Diffondere e promuovere iniziative di alfabetizzazione di massa ai linguaggi comunicativi.
--- Sostenere il principio del diritto fondamentale ad una informazione libera, plurale, ispirata ai principi della Costituzione, e di una comunicazione (incluse tutte le forme di intrattenimento) che sia rispettosa dei diritti dell’infanzia, della dignità individuale e collettiva.
--- Svolgere azione di sensibilizzazione sui temi qui enunciati tra le organizzazioni politiche, sindacali, dell’associazionismo, così come tra tutte le organizzazioni culturali, ad ogni livello, in primo luogo nelle scuole di ogni ordine e grado.
--- Contribuire alla creazione di osservatori del sistema mediatico, promuovendo o partecipando a ricerche scientifiche in materia, costruendo banche dati, aumentando la conoscenza sociale in tutti i campi della informazione-comunicazione (informazione scritta, pubblicità , televisione, radio, cinematografia, editoria ecc.)
--- Offrire un punto di riferimento, di appoggio e di organizzazione a tutti gli operatori dell’informazione-comunicazione, per sostenere e difendere i loro diritti, per incentivare l’esercizio di una corretta deontologia professionale, per difendere la libertà di espressione e i diritti che la rendono possibile.
Art. 4 Attività e compiti
Per realizzare le finalità di cui all’art. 3, Megachip
--- organizza conferenze, dibattiti, convegni, gruppi di studio, manifestazioni culturali, anche in collaborazione con altri soggetti della società civile, pubblici e privati e con le istituzioni democratiche.
--- promuove corsi di studio e di formazione in tutti i settori della informazione-comunicazione.
--- promuove studi e ricerche, o collabora a questo fine con enti e associazioni di ricerca pubbliche e private.
--- sviluppa attività editoriali, anche in forma periodica.
--- organizza ogni altra attività utile al conseguimento delle finalità statutarie.
Art. 5 Organi istituzionali
Gli organi nazionali di Megachip sono:
§ Il presidente.
§ Il segretario generale.
§ La Segreteria Operativa Nazionale (SON).
§ La Giunta nazionale (GN).
§ Il Consiglio Nazionale (CN).
§ L’Assemblea Generale dei soci.
§ Il Comitato Scientifico.
§ I comitati regionali, locali e di zona.
§ Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 6 Strutture decentrate
- Sono organi decentrati di Megachip i Comitati Regionali, locali e di zona. Essi operano secondo le modalità e le finalità del presente statuto, ma si organizzano in modo autonomo. Possono dotarsi di regolamenti, che tuttavia non possono essere in alcun punto discordanti con il presente statuto, il cui riconoscimento è condizione di appartenenza a Megachip. Gli organi decentrati debbono essere riconosciuti dalla Giunta Nazionale con deliberazione apposita non appena abbiano espresso un presidente e un segretario che, in caso di riconoscimento, diventano membri di diritto del Consiglio Nazionale.
- Il presidente e il segretario di tali strutture decentrate sono eletti dall’Assemblea corrispondente dei Soci. Essi coordinano le attività dell’Associazione sul territorio e ne sono responsabili di fronte agli organi nazionali.
- I Comitati periferici hanno come aderenti i soci effettivi di Megachip che risiedono nei rispettivi territori. La qualifica di socio diviene effettiva dopo il controllo (locale o nazionale) dell’avvenuto versamento della quota sociale. Le adesioni dei soci vengono raccolte sia dal centro, sia dai Comitati locali, sia via web. Le quote sociali raccolte dai Comitati locali sono versate sul conto corrente dell’Associazione Nazionale. Esse vengono ripartite tra centro e periferie in proporzioni che sono definite da delibera della Giunta Nazionale.
- E’ compito del segretario di una data organizzazione decentrata (che può svolgere anche funzioni di amministratore della stessa) aggiornare costantemente la Segreteria Nazionale (SON) sugli iscritti e le quote associative versate. Si dovrà tenere un apposito registro degl’iscritti da parte di ogni Comitato periferico.
- Di eventuali introiti derivanti da elargizioni locali l’amministrazione centrale dev’essere comunque informata. Una parte di tali introiti – da concordare – potrà essere messa a disposizione del centro. Altre fonti di finanziamento nazionale sono di competenza dell’amministrazione nazionale che può, eventualmente, aiutare i Comitati locali più deboli per iniziative o manifestazioni.
- L’attività dei singoli Comitati Regionali decentrati deve comunque prevedere un bilancio e una relazione annuale sullo stato economico al Segretario Nazionale.
- I Comitati previsti dal presente statuto possono registrarsi presso enti pubblici per ottenere finanziamenti. Per iniziative di particolare rilevanza economica (contributi esterni superiori a 10.000 euro) e culturale, la firma degli atti sarà del responsabile regionale o locale, affiancata da quella del presidente nazionale o del segretario generale
- La vigilanza sull’attività dei Comitati Regionali e sulla rispondenza dei loro atti e iniziative alle finalità del presente statuto e alle linee indicate dal Manifesto programmatico di Megachip spetta in primo luogo al presidente del comitato locale. Il segretario generale riceverà dal presidente del comitato decentrato relazioni periodiche, e convocherà riunioni periodiche dei presidenti dei comitati localii. In caso di serie divergenze interpretative di ogni sorta, il presidente nazionale dovrà esserne informato e l’organo decisionale per dirimere la divergenza è la Giunta nazionale.
Art. 7 Soci
Può essere socio chiunque, senza limiti di cittadinanza, maggiorenne. L’iscrizione comporta l’accettazione delle linee indicate nel manifesto programmatico di Megachip e del presente statuto. Essere socio ordinario significa avere versato la quota associativa annuale. I soci hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. Il voto può essere espresso anche per delega secondo le norme stabilite dalla Giunta nazionale. Il voto può essere espresso anche in forma elettronica certificabile. I soggetti che perdono, per qualsiasi motivo, la qualità di socio ordinario, decadono, in pari data, da ogni carica associativa salvo quella relativa al Collegio dei Revisori.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
Sono inoltre contemplate le categorie di "sostenitori" e di "soci onorari".
E’ prevista l’incompatibilità tra incarichi ricoperti negli organi di Megachip e cariche dirigenti in organismi o istituzioni che finanzino progetti di Megachip o da essa sostenuti.
a. Motivi di esclusione dei soci.
Un socio decade automaticamente per dimissioni alla data delle stesse, ovvero per mancato rinnovo della tessera alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, ovvero per espulsione, qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell’associazione o ne danneggi gravemente l’immagine. La decisione di espulsione spetta alla Giunta Nazionale, su proposta della SON. La GN potrà deliberare, in tal caso, con voto a maggioranza qualificata dei due terzi. Il socio dichiarato decaduto o espulso può fare ricorso alla stessa Giunta Nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione. La GN è tenuta a dare definitivo responso entro sessanta giorni.
Art. 8 Quorum deliberativi
Le decisioni di SON e GN sono valide solo in presenza (incluse le deleghe) della maggioranza più uno dei membri del collegio decisionale. E’ previsto l’uso delle votazioni elettroniche certificate. Le decisioni avvengono di regola mediante voto palese. Per un voto segreto occorre la richiesta di almeno il 30% dei membri del collegio decidente.
Le votazioni del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea Generale saranno, di norma, in forma elettronica. Le risoluzioni dell’Assemblea Nazionale degl’iscritti saranno valide se avrà partecipato al voto almeno il 10% dei membri dell’Associazione.
Le decisioni del Consiglio Nazionale saranno valide se avrà partecipato al voto almeno il 20% dei suoi membri .
Nello svolgimento dei Consigli Nazionali – siano essi convocati fisicamente, sia nello spazio virtuale del web – dev’essere garantita la possibilità di presentare mozioni e proposte di modifica dello statuto, purchè siano presentate da almeno trenta soci. Nelle votazioni per gli organismi dirigenti possono essere presentate più liste. In questo caso si applica il sistema del proporzionale puro. Qualora venga presentata una sola lista aperta di candidati e si proceda alla votazione segreta, il numero delle preferenze esprimibili sarà pari alla metà degli eleggibili.
Art. 9 Il Presidente.
Il Presidente nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale dei soci. Rappresenta tutta l’associazione, convoca e presiede gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. In particolare convoca e presiede la Giunta nazionale e il Consiglio Nazionale. In sua assenza le convocazioni di tutti gli organismi sono affidate al Segretario Generale, che li presiederà .
Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’associazione, sia in giudizio che nei confronti di terzi. La rappresentanza in giudizio è altresì attribuita ai presidenti dei Comitati locali.
Art. 10 Il segretario Generale.
Il Segretario Generale è eletto dall’Assemblea Nazionale dei soci. Coordina l’attività interna dell’associazione e garantisce il rapporto tra il centro e i comitati ldecentrati . In assenza del presidente svolge funzioni di vice-presidente, inclusa la rappresentanza legale dell’associazione. Convoca e presiede le riunioni dei responsabili regionali. Controlla e programma, d’intesa con l’amministratore, le fonti di finanziamento, a partire dalle campagne di tesseramento.
Art. 11 La Segreteria Operativa Nazionale (SON).
E organismo politico-decisionale per gli affari correnti. Ne fanno parte di diritto il Presidente e il Segretario Generale. Viene eletta dall’Assemblea Generale dei soci. Gestisce tutte le attività dell’associazione in prima istanza, quando occorrono decisioni operative. In tutti gli altri casi istruisce le decisioni e le sottopone alla Giunta Nazionale.
Fanno parte della SON, di regola, il capo-redattore del sito, il responsabile del team-web, il responsabile di organizzazione, l’amministratore.
Art. 12 La Giunta Nazionale (GN).
E’ eletta dall’Assemblea Nazionale dei Soci. E’ l’organismo dirigente ed esecutivo principale di Megachip. Ne fanno parte di diritto il Presidente, il Segretario Generale, tutti i membri della SON. Non è composta su base rappresentativa territoriale, ma in base a criteri di qualità personale, professionale, di disponibilità dei singoli soci. Non può essere troppo numerosa dovendo prendere decisioni frequenti.
Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi in forma fisica, ma mantiene contatto permanente tra i suoi membri via web. Nell’intervallo tra due riunioni fisiche prende decisioni via web. La Giunta Nazionale è convocata ordinariamente dal Presidente o dalla SON. Qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti può essere convocata in via straordinaria. Dura in carica un anno dal momento della sua elezione.
La convocazione della riunione fisica deve essere fatta con un preavviso di almeno 20 giorni. Le riunioni virtuali avranno un intervallo deliberativo di almeno una settimana.
Delibera a maggioranza semplice dei suoi membri e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Può convocare d’autorità , in caso di necessità , riunioni straordinarie delle Assemblee decentrate dei soci.
Ha il compito di
--- applicare le decisioni dell’Assemblea Generale dei soci e di intepretare la linea adottata nell’intervallo tra due Assemblee.
--- seguire le indicazioni del Consiglio Nazionale.
--- convocare il Consiglio Nazionale e l’Assemblea Generale dei soci.
--- formulare proposte per la composizione del Comitato Scientifico e designare il Comitato Scientifico in base ai risultati delle consultazioni periodiche tra i soci.
--- approvare i bilanci preventivo e consultivo di Megachip su proposta della SON.
--- stabilire le quote associative annuali e la loro ripartizione tra centro e periferie
Art. 13 Il Consiglio Nazionale
Viene eletto ogni anno dall’Assemblea Nazionale dei soci, esattamente come tutti gli organismi di cui sopra. Non ha limiti di numero quanto ai suoi membri.
Ne fanno parte di norma tutti i membri della SON e della GN.
Definisce, integra, elaborando le sue variazioni, il progetto associativo.
Approva, di conseguenza, le modifiche eventuali dello statuto nazionale. Valuta la gestione dell’Associazione da parte della SON e della GN e, in caso di giudizio negativo, espresso formalmente in una mozione maggioritaria, pone la questione della rielezione di SON e GN, da sottoporre all’Assemblea dei Soci.
Elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
La convocazione del Consiglio Nazionale dev’essere fatta con almeno un mese di anticipo, anche se si tratta di discussione e riunione via web. Le decisioni, come indicato all’art. 8, saranno prese a maggioranza semplice e saranno valide se parteciperà al voto almeno il 20% dei suoi membri.
Art. 14 L’Assemblea Nazionale dei soci.
Elegge tutti gli organismi dirigenti, con le modalità già indicate negli articoli precedenti. Di regola una volta all’anno.
Art. 15 Il Comitato Scientifico.
Viene nominato dalla Giunta Nazionale che sceglie tra le personalità di più alto prestigio e competenza dell’Associazione.
E’ organismo di consulenza dell’Associazione, alla quale fornisce indicazioni, suggerimenti di lavoro, propone correzioni e modifiche nel più largo spettro delle iniziative. Si riunisce motu proprio quando lo ritiene opportuno, ma anche su richiesta del presidente o della GN quando questi ravvisino la necessità di un pronunciamento di merito.
Il Comitato Scientifico elegge autonomamente al suo interno un proprio presidente.
Art. 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti
E’ eletto (art. 13) dal Consiglio Nazionale. Ha il compito di controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione, la regolarità della contabilità , la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Presenta annualmente alla GN una relazione sui bilanci preventivi e consuntivi. E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti preferibilmente tra i soci. Resta in carica fino all’approvazione del bilancio a consuntivo del secondo esercizio successivo a quello in corso al momento della propria elezione.
Elegge nel suo seno un presidente.
Art. 17 Finanze e patrimonio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
--- da quote ordinarie annue a carico degli associati.
--- da contributi, donazioni, lasciti di soci benemeriti e sostenitori, o di enti privati.
--- da eventuali contributi straordinari ottenuti da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e altri, per particolari iniziative e ricerche eccedenti il bilancio ordinario.
L’Associazione beneficia altresì dei proventi derivanti dalle proprie attività .
I rendiconti annuali, approvati dalla GN, devono essere resi noti agli associati con idonee forme di pubblicità , a partire dalla pubblicazione sul sito web.
Il socio che cessi per qalsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e non ha diritto alla restituzione della quota associativa, né di eventuali contributi e donazioni versati.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
Gli organi dirigenti nazionali non rispondono delle obbligazioni economiche assunte dai comitati periferici se esse non portano la firma del presidente o del segretario generale di Megachip.
Art. 18 Bilanci
Il rendiconto economico e finanziario concerne l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
L’approvazione del bilancio consuntivo deve essere effettuata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o, qualora ne ricorrano i presupposti, entro sei mesi. Il bilancio preventivo dev’essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede nazionale otto giorni prima della loro approvazione.
Art. 19 Estinzione.
Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento dell’Associazione e al suo patrimonio dovrà essere presa dall’Assemblea Nazionale dei soci e dovrà raccogliere almeno i due terzi dei voti validi. L’eventuale capitale residuo, al netto delle passività , sarà devoluto a beneficio di una o più associazioni che perseguono finalità vicine a quelle di Megachip.
Art. 20 Regolamenti e norme residuali.
Eventuali norme specifiche in materia di struttura, funzioni, gestione organizzativa, la cui necessità emergesse dall’attività , saranno definite mediante regolamenti deliberati dalla Giunta Nazionale.
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.
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